Risarcimento danno medico: la perdita del rapporto parentale

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Risarcimento danno medico: la perdita e la lesione del rapporto parentale per malasanità

Il risarcimento del danno medico per la perdita o per la lesione del rapporto parentale è una delle voci di danno risarcibili più importanti che si possono verificare a causa di una vicenda di malasanità.

Proseguendo nella trattazione del risarcimento del danno medico iniziata nei precedenti articoli, è giunto il momento di soffermarsi sulle conseguenze risarcibili nel caso in cui per un errore medico si determini la morte o una grave invalidità del paziente.

Vedremo quando si potrà richiedere ed a quanto ammonta il risarcimento per la perdita o la lesione del rapporto parentale.

L’espressione “perdita del rapporto parentale”, indica tutti quei casi in cui dei rapporti di parentela/familiari siano interrotti a causa di decessi di pazienti legati a casi di malasanità. Per “lesione del rapporto parentale” si intendono invece tutti quei casi in cui il rapporto con familiari/parenti viene alterato/compromesso, in conseguenza di un grave danno subito dal paziente per errore medico.

Decesso del paziente e perdita del rapporto parentale

Il decesso del paziente, dovuto ad una incongrua condotta assistenziale e/o diagnostica da parte dei sanitari, rappresenta una violazione dei diritti dei familiari/parenti del paziente deceduto. Gli effetti di tale evento  mortale, infatti, possono ripercuotersi sulla sfera personale e patrimoniale di altri soggetti, legati al paziente deceduto, da un legame (che può essere giuridico o non).

E’ opportuno ricordare che:

  • Per sfera personale si intende il danno subito nella propria sfera emotiva soggettiva, in conseguenza della perdita del vincolo parentale (esempio: genitore-figlio);
  • Per sfera patrimoniale si intende il danno economico subito in conseguenza del decesso del paziente deceduto (esempio: il decesso del genitore influisce sul figlio anche sotto la prospettiva della mancata percezione di reddito del genitore deceduto, che incide sul mantenimento del figlio).

Risarcimento danno medico: il danno parentale

Il “danno parentale” rappresenta un danno subito in proprio da un soggetto diverso rispetto al paziente deceduto per malasanità. Tale “vittima secondaria” matura un proprio diritto al risarcimento del danno per la illecita interruzione del rapporto parentale/familiare con la vittima primaria, voce di danno distinta dal danno biologico.

La vittima secondaria, in conseguenza del decesso del paziente, potrebbe tuttavia riportare anche una compromissione alla propria integrità psico-fisica, medicalmente accertabile. Tale voce di danno rappresenterebbe una lesione del diritto alla salute, connessa alla perdita della vittima primaria, ma distinta sotto un profilo risarcitorio.

I danni risarcibili per la morte di un familiare

Vediamo, dunque, quali danni ha diritto a richiedere un erede per la morte di un proprio familiare dovuta ad un errore medico. Volendo schematizzare, il familiare del paziente deceduto per malasanità, potrebbe avere diritto al risarcimento delle seguenti voci di danno medico:

  • Danno non patrimoniale da lesione della propria salute: si tratta di un danno biologico di natura psichica connesso al decesso della vittima primaria (paziente), in conseguenza di condotte di malasanità. In seguito ad accertamento medico-legale, sarà possibile quantificare la percentuale di invalidità e la relativa monetizzazione.
  • Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: si tratta della sofferenza interiore e del peggioramento delle attività dinamico-relazionali che derivano dalla perdita del rapporto familiare o affettivo, per effetto del decesso della vittima primaria, legata ad errore medico.
  • Danno patrimoniale: si tratta di tutti i danni economici (in termini di spese e/o di mancate entrate) legate al decesso della vittima primaria. Rapporti economici di cui beneficiava anche la vittima secondaria.
Il fondamento giuridico della risarcibilità del danno parentale

La risarcibilità del danno parentale trova fondamento nella lesione dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito delle formazioni familiari degne di protezione, nonché all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno a quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, anche di fatto, la cui tutela è desumibile dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Presupposti, requisiti e soggetti che possono avanzare la pretesa di risarcimento da perdita del rapporto parentale

Il danno in questione non sorge automaticamente, ma deve essere puntualmente dimostrato.

Un corretto assolvimento dell’onere di allegazione impone, quindi, la precisa descrizione degli elementi e delle circostanze idonee a far emergere aspetti incidenti sulla relazione familiare, quali:

Cosa deve essere provato per avere diritto al risarcimento del danno medico?
  • l’intensità del vincolo parentale o affettivo. La semplice titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura il decesso della vittima primaria abbia inciso sulla vittima secondaria;
  • la situazione o meno di convivenza. Secondo la pacifica opinione della Cassazione, ai fini del riconoscimento del danno in oggetto, non è necessaria la convivenza in termini di coabitazione fra vittima primaria e vittima secondaria, essendo sufficiente la dimostrazione di uno stabile legame tra due persone, connotato da una duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Deve essere dimostrata, in sostanza, la natura e l’intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, la quantità e la qualità dell’alterazione della vita familiare e tutti gli altri e possibili indici sintomatici di una comunanza di vita dai quali sia possibile presumere l’esistenza e l’importanza del legame affettivo e la lesione di interessi costituzionali diversi dalla salute;
  • le abitudini di vita;
  • l’età della vittima e dei parenti superstiti;
  • il grado di parentela;
  • la vicinanza tra i congiunti.
Risarcimento danno medico: è necessario dimostrare come e quanto è stata stravolta la vita dei familiari superstiti.

Lo scopo di tale fondamentale, ma gravoso, onere di allegazione risiede nella necessità di dimostrare i fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. Tale prova potrà essere fornita anche facendo ricorso alle presunzioni. Il Giudice dovrà effettuare una valutazione caso per caso, con la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

Chi ha diritto a chiedere il risarcimento?

Il criterio per individuare quali soggetti possono avanzare la pretesa quali “vittime secondarie”, va ricercato nella titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima primaria (paziente deceduto), che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma che non si esaurisce in tale ambito, ben potendo ricomprendere, oltre ai parenti in linea retta, ascendenti e discendenti, anche i parenti in linea collaterale, l’unito civilmente, il convivente more uxorio (convivente non sposato), i nonni, i nipoti, gli zii, il coniuge separato, il/la fidanzato/a non convivente.

A quanto ammonta il risarcimento?

In tema di quantificazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale occorre ribadire che il riconoscimento di tale voce non è automatica, pertanto non esiste un “minimo garantito”.

Al fine di uniformare le valutazioni e liquidazioni economiche su tutto il territorio nazionale, le tabelle di Milano individuano una forbice di valori in relazione ai soggetti considerati. In particolare, in situazioni di malasanità, il danno da decesso del congiunto viene così individuato:

Risarcimento danno medico: i parametri economici delle Tebelle di Milano
  • Decesso del figlio: a ciascun genitore spetta un valore compreso tra 168.250,00 Euro e 336.500,00 Euro;
  • Decesso di un genitore: a ciascun figlio spetta un valore compreso tra 168.250,00 Euro e 336.500,00 Euro;
  • Decesso del coniuge/dell’unito civilmente/del convivente di fatto: spetta un valore compreso tra 168.250,00 Euro e 336.500,00 Euro;
  • Decesso di un fratello/sorella: spetta un valore compreso tra 24.350,00 Euro e 146.120,00 Euro;
  • Decesso del nipote: a favore di ciascun nonno, spetta un valore compreso tra 24.350,00 Euro e 146.120,00 Euro.

Spetta al giudice valutare se riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nella Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte del congiunto.

La lesione del rapporto parentale

Quanto esposto per la perdita del rapporto parentale, in linea generale, può essere trasposto anche alla lesione del rapporto parentale.

Una lesione del rapporto parentale può configurarsi nel caso in cui il paziente riporti, a causa di un errore medico, una grave menomazione e questa determini un radicale cambiamento delle precedenti abitudini di vita non solo del paziente ma anche dei suoi familiari che, ad esempio, per fornire assistenza al proprio congiunto, sono stati costretti a smettere di lavorare, stravolgendo in sostanza la propria vita.

La questione della risarcibilità del danno subito dai congiunti di un soggetto riportante una grave lesione all’integrità psico-fisica, in conseguenza di un caso di malasanità, ha incontrato maggiori difficoltà di riconoscimento.

La svolta d’impostazione si ebbe nel 1986. In tale occasione, i Giudici della Cassazione esaminarono una domanda giudiziale avente ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da un marito per le conseguenze in tema di impossibilità di intrattenere rapporti sessuali con la moglie, danneggiata da un errore medico.

I Giudici ritennero risarcibile il danno patito dal marito sul presupposto che il diritto ai rapporti coniugali è un diritto della persona e, in quanto tale, “va equiparato al diritto alla salute, quale diritto della persona all’integrità fisico-psichica”. La famiglia – ricordò la Suprema Corte – è riconosciuta dall’art. 29 Cost. come “società naturale fondata sul matrimonio” e configura, pertanto, una formazione sociale “nella quale, a norma dell’art. 2 Cost., si esplica, nell’aspetto della vita familiare, la personalità di ciascuno dei coniugi, estrinsecandosi in “diritti inviolabili”, costituzionalmente riconosciuti e garantiti non soltanto nei rapporti fra i coniugi, ma anche a fronte di terzi”.

Cosa si intende per grave menomazione?

La questione che ha posto i maggiori problemi all’applicazione pratica di tale orientamento è stata quella di determinare che cosa si intenda per grave lesione, in assenza di un’indicazione precisa del legislatore. In base al disegno di legge n. 4093/1999 e il progetto ISVAP, si può ritenere di essere in presenza di grave menomazioni laddove la vittima primaria abbia subito postumi permanenti a titolo di danno biologico superiori al 50%.

Questo valore non deve essere preso come un rigido spartiacque perché è necessario procedere caso per caso ad un’attenta valutazione dei riflessi negativi della menomazione riportata dal paziente danneggiato sulla vita familiare. Ben potrebbe, infatti, una menomazione di grado “inferiore” tradursi comunque in un significativo pregiudizio degli interessi della vittima secondaria (familiare), come, per esempio, avviene nel caso di menomazioni che riguardino l’apparato sessuale di un soggetto, che la medicina legale valuta in una percentuale intorno al 20-30%, ma che, sicuramente, incide in misura significativa nei rapporti all’interno di una coppia.

Pertanto, la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria è disancorata dal danno biologico subito dalla vittima primaria. Infatti, pur essendo la gravità di quest’ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e qualità dell’alterazione della vita familiare.

Per la liquidazione del danno, le tabelle di Milano, stante la diversità di casistiche, suggeriscono l’individuazione di un tetto massimo, pari alle situazioni indicate al massimo nei casi di perdita del rapporto parentale.

 

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