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Rimborso retta RSA: come fare a richiederlo?

Lo sapevi che è possibile richiedere il rimborso della quota sociale della retta della RSA?

In questo articolo vedremo chi ne ha diritto, quando è possibile chiederlo e le modalità per farlo.

Se paghi la quota sociale della retta della RSA per un tuo familiare non autosufficiente, portatore di varie e gravi patologie, eventualmente affetto da demenza e sei interessato a verificare se nel tuo caso sussistono i presupposti per richiedere il rimborso di quanto fino ad oggi pagato, questo post ti potrà aiutare ad orientarti nella complessa legislazione che regola le prestazioni rese all’interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali ed a capire quali sono i tuoi diritti.

 

Cosa è la quota sociale della retta della RSA?

La retta della RSA si compone di due diverse quote, la quota sanitaria e la quota sociale.

La quota sanitaria è la parte della retta della RSA relativa ai servizi di tipo sanitario e socio-sanitario che vengono offerti all’anziano ospite della Struttura. Questa parte della retta è a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La quota sociale ossia quella relativa ai servizi non di tipo sanitario come le prestazioni di tipo socio-assistenziali e alberghiere. Questa quota della retta è a carico dell’ospite o dei suoi familiari che, generalmente, si impegnano a pagarla in solido con il loro caro non autosufficiente.

A quanto ammonta la quota sociale?

La quota sociale generalmente ammonta a circa il 50% della retta della RSA. E’ destinata a coprire il costo giornaliero per i servizi alberghieri erogati come la preparazione dei pasti, il servizio di lavanderia e di pulizia e per l’assistenza sociale.

Il Comune, se sono soddisfatti dei parametri reddituali (ISEE), può coprire parte o integralmente la quota sociale. La presentazione dell’ISEE non è necessaria per l’accesso in RSA ma solo per determinare se si ha diritto ad una partecipazione del Comune al pagamento della quota sociale della retta della RSA.

Normativa nazionale sulle RSA e tipo di prestazioni

La normativa che regola le RSA e ne definisce i requisiti, la tipologia delle prestazioni erogate e la gratuità o meno della retta o di parte di essa è veramente florida e non sempre chiara e univocamente interpretabile. Molti provvedimenti si sono susseguiti nel tempo. Tra questi, quelli che interessano al fine di comprendere quando si può avere diritto a richiedere il rimborso della quota sociale della retta della RSA includono il Decreto legislativo n. 502 del 1992, il DPCM del 14.02.2001 ed il DPCM del 12.01.2017.

Decreto legislativo n. 502 del 1992

L’art. 3-septies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni fornisce una prima definizione delle tipologie di prestazioni sociosanitarie erogate presso una RSA, distinguendole in:

  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

Per prestazioni sociosanitarie si intendono tutte le prestazioni “atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”.

Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione ed alla gestione e contenimento di patologie congenite e acquisite determinanti esiti degenerativi o invalidanti.

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono invece quelle attività sociali che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o emarginazione condizionanti lo stato di salute.

Al comma 4 del medesimo art. 3 septies, si individuano le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, definendole come prestazioni caratterizzate da “particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”. Queste prestazioni attengono prevalentemente a anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.  Queste prestazioni sono comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e sono assicurate dalle ASL.

Viene infine demandato ad un successivo atti di indirizzo l’individuazione delle prestazioni da ricondurre alle varie tipologie sopra dettagliate nonchè la determinazione dei criteri di finanziamento delle stesse.

DPCM del 14.02.2001

Il DPCM del 14.02.2001 “Atto di indirizzo in materia di prestazioni socio-sanitarie”, all’art. 2  precisa che l’assistenza socio-sanitaria “viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazione multidimensionali”.

All’art. 3 si definiscono le diverse tipologie di prestazioni: le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.

Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale

Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono le “prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali ”.

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria

Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono, invece, le “…attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini…”. Queste prestazioni sono effettuate, tra l’altro, attraverso “gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazioni dell’autonomia, non assistibili a domicilio”.

Queste prestazioni sono inserite in progetti personalizzati di durate non limitate ed erogate nelle fasi estensive (assistenza prestata sulla base di un “programma di medio o prolungato periodo definito“) e di lungoassistenza.

Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria

Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria (di cui al comma 4 del decreto legislativo del 1992 di cui sopra), invece, “…sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall’inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell’ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell’assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

DPCM del 12.01.2017

Il DPCM del 12.01.2017 definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini. Definisce i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) sostituendo il precedente DPCM del 29.11.2001 con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta.

All’art. 30 “Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti”, stabilisce che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone non autosufficienti i seguenti trattamenti:

  • trattamenti estensivi di cura e recupero funzionalea persone non autosufficiente che,   pur   non   presentando particolari criticita’ e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuita’ assistenziale  e  presenza  infermieristica sulle 24 ore. I trattamentisono costituiti   da   prestazioni   professionali   di    tipo    medico, infermieristico,  riabilitativo  e  di  riorientamento  in   ambiente protesico,   e   tutelare,   accertamenti   diagnostici,   assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per  nutrizione  artificiale  e dei dispositivi medici …  educazione terapeutica al paziente e al caregiver...”.  La  durata  del  trattamento estensivo è “di norma non superiore a sessanta giorni”.  Sono a carico del SSN.
  • I trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale. Sono costituiti da prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, educazione terapeutica al paziente e al caregiver e attività di socializzazione e animazione. Sono a carico del SSN solo per la metà della quota giornaliera della RSA.

Chi paga la retta della RSA?

La retta della RSA viene abitualmente suddivisa in due parti: una quota sanitaria ed una quota cosiddetta sociale o alberghiera.

La quota sanitaria, pari a circa il 50% è a carico dall’ASL ossia del Sistema sanitario. Questa parte della retta della RSA copre tutte quelle prestazioni di tipo sanitario.

Il restante 50% circa della retta della RSA (quota sociale), corrispondente alle prestazioni socio-sanitarie ed alberghiere rimarrebbe a carico del paziente o dei suoi familiari.

Esistono però dei casi in cui anche la quota sociale deve essere coperta dall’ASL. Sono situazioni in cui anche le prestazioni cosiddette socio-sanitarie presentano una particolare rilevanza sanitaria.

Quando è possibile chiedere il rimborso della retta della RSA?

In alcuni casi l’ASL ossia il Servizio sanitario dovrebbe pagare anche la quota sociale che, normalmente, rimane a carico del paziente o dei suoi familiari. In questi casi, pertanto, nulla sarebbe dovuto per il ricovero in RSA. Il paziente non dovrebbe pagare nemmeno la quota alberghiera o sociale.

Si ha diritto a non pagare la retta della RSA o al rimborso delle rette già versate nei casi in cui l’anziano riceve delle prestazioni a prevalente rilevanza sanitaria.

Ciò accade in caso di pazienti ad esempio affetti da Malattia di Alzheimer in fase avanzata o comunque da malattie degenerative gravi per i quali le prestazioni socio-sanitarie sono di natura prettamente sanitaria o comunque presentano una elevata integrazione sanitaria.

Quali prestazioni erogate dalla RSA devono essere gratuite?

Queste prestazioni includono prestazioni “in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”. 

Devono essere caratterizzate dalla indivisibilità dell’impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell’assistenza e dalla preminenza dei fattori sanitari.

Molte le sentenze dei Tribunali di merito e della Cassazione che hanno affermato questo diritto dei pazienti degenti in RSA. Tra le molte, si citano la Sentenza della Cassazione n. 22776 del 2016, la n. 21528/2021 e una ultima sentenza della Cassazione n. 525/2024. In questa ultima sentenza ha respinto il ricorso di una RSA con il quale si chiedeva il pagamento della quota sociale per le prestazioni erogate ad una anziana affetta da Alzheimer.

Nei casi di persone anziane non autosufficienti affette da gravi patologie neurodegenerative come l’Alzheimer o demenza senile o comunque da malattie gravi ed avanzate che, di fatto, rendono inscindibili dalle prestazioni sanitarie anche quelle di tipo socio-assistenziale e alberghiere, in quanto rientranti nel piano personalizzato di cura della persona, vi sarà il diritto a richiedere il rimborso della retta della RSA.

Come chiedere il rimborso della retta della retta della RSA?

Nonostante il diritto a richiedere il rimborso della quota della RSA sia stato oramai chiarito anche dalla Cassazione, molto spesso questo diritto non viene riconosciuto all’anziano ricovero presso la RSA al quale si continua invece a richiedere il pagamento della quota sociale.

In questi casi, per tutelare i propri diritti e richiedere anche il rimborso delle rette già versate, è necessario fare causa alla RSA e all’ASL. Questo passaggio giudiziario richiederà l’anticipazione di costi per una consulenza medico legale e legale e per l’assistenza in causa. Si tratta di costi, anche ingenti, che spesso i familiari dell’anziano malato non possono permettersi.

L’Associazione Iride, cogliendo queste comprensibili difficoltà economiche, ha deciso di offrire un servizio di consulenza gratuito. Questo servizio consentirà di ottenere una valutazione preliminare di procedibilità da parte dei professionisti convenzionati con la nostra Associazione.

Contattaci per un aiuto e per capire se hai diritto a richiedere il rimborso della quota sociale della retta della RSA.

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