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Le ultime notizie sulla legge 210/92

Sei interessato a conoscere le ultime notizie sulla legge 210/92?

In questo articolo ti spiegheremo chi ha diritto a richiedere un indennizzo, come e dove presentare la domanda e come ottenerlo.

Introduzione

La legge 25 febbraio 1992, n. 210, rappresenta un importante strumento legislativo italiano che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, e somministrazione di emoderivati infetti.

L’entrata in vigore della legge, avvenuta il 21 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale, n. 55 del 06 marzo 1992), ha segnato un passo fondamentale nel riconoscimento dei diritti delle vittime di tali eventi, stabilendo un meccanismo di tutela e supporto ispirato sul principio di solidarietà sociale​​​​.

Analizziamo insieme quali diritti derivano da questa norma e quali sono le ultime notizie sulla legge 210/92.

L’indennizzo

L’indennizzo stabilito dalla Legge 210 consiste in un assegno che viene erogato ai danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. La somma da percepire è stabilita dalla tabella B della Legge 29 aprile 1976, n. 177 e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.

L’indennizzo previsto dalla legge 210/92 ha una natura assistenziale e si distingue dal risarcimento danni, avendo lo scopo di fornire supporto alle vittime per motivi di solidarietà sociale. A differenza delle domande giudiziarie per risarcimento danni, che trovano la loro “casa” naturale nel procedimento giudiziario, l’indennizzo ha una natura amministrativa, almeno nelle fasi iniziali dell’iter procedurale​​.

Per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e solo per loro è prevista, dietro presentazione di apposita domanda, la possibilità di ottenere anche un assegno una tantum. Tale assegno si sommerà alla somma erogata a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 1 della Legge 210/92.

La rivalutazione degli Indennizzi

L’indennizzo consiste in un assegno vitalizio bimestrale determinato in base alla gravità della menomazione riportata dal soggetto danneggiato. Per la valutazione della menomazione subita del danno e quindi dell’importo economico da erogare al soggetto che ha riportato un danno da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati viene ancora oggi fatto riferimento alla tabelle A, allegata al DPR 834/1981.

Le ultime notizie sulla Legge 210/92.

Tra le ultime notizie sulla Legge 210/92 vi è la relativamente recente rivalutazione degli indennizzi conseguente ad  un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 7 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale 167 del 21 luglio 2015) che si occupa specificatamente del riparto del contributo per la corresponsione degli indennizzi, incluso il trasferimento di fondi alle Regioni e alle Province Autonome per il pagamento degli arretrati fino al 31 dicembre 2011, così come per le anticipazioni fatte dalle Regioni per il pagamento dell’indennizzo nel periodo 2012/2014​​.

L’importo degli indennizzi deve inoltre essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Per il 2024, gli importi vanno da 1.740,77 € per la VIII categoria della tabella A a 1.949,36 € per la I categoria della medesima tabella.

Come previsto dal DPCM 26 maggio 2000, dal 01 gennaio 2001 le competenze in materia di indennizzi sono passate dal Ministero della Salute alle Regioni ad eccezione delle pratiche dei residenti della Regione Sicilia per le quali la competenza è rimasta del Ministero che ha mantenuto anche la gestione degli indennizzi già erogati.

Chi può presentare la domanda?

Hanno diritto a presentare la domanda per l’indennizzo previsto dalla Legge 210/92 i seguenti soggetti:

  • i danneggiati in maniera irreversibile da epatite o infezione da HIV a causa di trasfusioni o somministrazione di emoderivati;
  • i danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o conseguenti ad una ordinanza di un’autorità sanitaria;
  • il personale sanitario infettatosi per contatto con sangue e suoi derivati infetti durante il servizio
  • i soggetti non vaccinati che abbiano riportato un danno permanente a causa di un contatto con persona vaccinata;
  • i soggetti che per motivi di lavoro o per accedere ad uno stato estero si sono dovuti sottoporre a vaccinazioni che, sebbene non obbligatorie, erano ritenute necessarie;
  • il coniuge contagiato da uno dei soggetti sopra elencati;
  • il figlio contagiatosi durante la gravidanza da madre a cui è stato riconosciuto l’indennizzo;
  • gli eredi di soggetti deceduti a causa di vaccinazioni o delle patologie conseguenti a trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti;
  • i soggetti danneggiati irreversibilmente a causa di vaccinazione anti SARS-COV-2.

Tra le ultime notizie sulla Legge 210/92, l’estensione del diritto all’indennizzo della Legge 210 è stato esteso anche ai danneggiati da vaccinazioni per il Covid con la conversione in legge del decreto n. 4 del 27/01/2022 (Legge  n. 25 del 28 marzo 2022).

Come richiedere l’indennizzo?

Dal 2001 le competenze in materia di indennizzi ai sensi della Legge 210 sono passate alle Regioni.

Le Regioni si occuperanno di notificare il giudizio medico legale della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) e alla liquidazione dell’indennizzo se dovuto.

La domanda

La procedura per richiedere l’indennizzo prevede che la domanda sia presentata all’Azienda Sanitaria di residenza (ASL).

La valutazione della Commissione Medica Ospedaliera (CMO)

L’Azienda Sanitaria di residenza a cui è stata presentata la domanda si occupa dell’istruttoria e di inviare copia della documentazione alla CMO che convocherà l’interessato per la visita.

La CMO, al termine della visita, concluderà la propria valutazione esprimendosi sul nesso di causa. Esprimerà pertanto un giudizio positivo o negativo sull’esistenza di una correlazione causale tra la trasfusione/vaccinazione/somministrazione di emoderivati infetti e la patologia denunciata.

La CMO si esprimerà anche sulla cosiddetta ascrivibilità tabellare ossia sulla quantificazione del danno. Identificherà, nello specifico, a quale categoria di quelle previste per legge e sulle quali torneremo più avanti deve essere ascritta l’infermità dell’interessato.

Si esprimerà, infine, sulla tempestività della domanda.

Il verbale della CMO verrà inviato all’Azienda Sanitaria e quindi da quest’ultima notificato all’interessato.

Quali sono i termini per presentare la domanda?

La Legge 210/92 stabilisce che i termini per presentare la domanda di indennizzo comincino a decorrere dal momento in cui il danneggiato risulta essere venuto a conoscenza della permanenza del danno e della sua correlazione causale a vaccinazione, trasfusione o somministrazione di emoderivati infetti.

La prescrizione si realizza in 3 anni ad eccezione dei soggetti affetti da HIV per i quali il termine di prescrizione è decennale.

Il ricorso

Nel caso in cui si ritenesse di non concordare con il giudizio della CMO vi sarà la possibilità di fare ricorso. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale della CMO.

Esistono due diversi tipi di ricorso: quello amministrativo e quello giudiziario.

Il ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 5 della Legge 210 deve essere inviato al Ministero della Salute entro il predetto termine di 30 giorni dalla notifica del verbale della CMO. Il Ministero trasmetterà la documentazione ricevuta dalla Regione all’Ufficio medico legale per il relativo parere tecnico. Il procedimento amministrativo terminerà con l’emissione di un decreto ministeriale e la sua notifica all’interessato.

Sarà possibile ricorrere anche contro il “nuovo” parere ministeriale. Questa volta il ricorso (giudiziario) dovrà tuttavia essere presentato dinanzi al Giudice del lavoro. Il termine per ricorrere è di un anno dalla data di notifica della decisione sul ricorso amministrativo.

Cosa fare in caso di aggravamento?

Se dopo il giudizio iniziale della CMO e l’erogazione dell’indennizzo si dovesse presentare un aggravamento della malattia già riconosciuta sarà possibile presentare apposita domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo o, meglio, l’ascrizione ad una diversa categoria tabellare.

La domanda di revisione (art. 6 della Legge 210/92) dovrà essere presentata sempre alla Azienda Sanitaria di residenza entro 6 mesi dalla conoscenza dell’aggravamento.

Cosa fare se si manifesta una seconda malattia?

Se il soggetto a cui è stato riconosciuto il diritto all’indennizzo dovesse manifestare una nuova malattia, anch’essa causalmente correlata alla trasfusione/vaccinazione/somministrazione di emoderivati infetti, potrà presentare una “nuova” domanda all’Azienda Sanitaria di residenza.

Al termine della nuova istruttoria potrà essere riconosciuto il diritto ad un indennizzo aggiuntivo. L’importo del nuovo indennizzo sarà pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave.

Cosa fase se il danneggiato muore?

In caso di decesso del danneggiato, gli eredi potranno presentare domanda per ottenere la concessione di un assegno una tantum.

Questa domanda, da presentare all’Azienda Sanitaria dell’ultima residenza del danneggiato deceduto, potrà essere fatta solo nel caso in cui il decesso sia conseguente alle patologie per le quali era stato già riconosciuto l’indennizzo.

Se desideri approfondire ulteriormente la procedura e chiedere informazioni puoi consultare il sito del Ministero al seguente link.

Ultime notizie sulla Legge 210/92: l’estensione dell’indennizzo ai danneggiati dal vaccino anti Covid-19

Una delle ultime e più rilevanti notizie sulla legge 210/92 riguarda l’estensione dell’indennizzo anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Covid-19 raccomandata dall’autorità sanitaria. Si tratta di una misura introdotta dal decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito in legge n. 23 del 25 marzo 2022, al fine di incentivare la campagna vaccinale e tutelare i cittadini che si sottopongono al vaccino.

L’art. 20, comma 1 del predetto decreto recita: “All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana».

L’indennizzo spetta alle stesse condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 210/92, con alcune specificità:

  • il danno deve essere causato dalla vaccinazione anti Covid-19 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana, indipendentemente dal fatto che sia obbligatoria o meno;
  • il danno deve essere valutato secondo i criteri e le tabelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha aggiornato i criteri di valutazione della menomazione biologica e della invalidità civile
  • l’indennizzo consiste in un assegno annuo, cumulabile con altre provvidenze economiche, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;
  • l’indennizzo è a carico dello Stato, che ha stanziato un fondo apposito nel bilancio del Ministero della salute, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023;
  • la domanda di indennizzo segue le modalità in precedenza dettagliate.

Conclusione

La legge 210/92 rappresenta un fondamentale strumento di tutela per coloro che hanno subito danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. Le recenti novità, tra cui la rivalutazione degli indennizzi e la pubblicazione di decreti specifici, dimostrano l’impegno continuo verso il riconoscimento e il supporto alle vittime di tali eventi. La comprensione della natura dell’indennizzo e delle procedure correlate è essenziale per garantire che i diritti delle vittime siano pienamente riconosciuti e tutelati.

Se ritieni di avere diritto a richiedere un indennizzo puoi contattare la nostra Associazione.

 

Fonti Normative

  • Legge 25 febbraio 1992, n. 210: Stabilisce l’indennizzo per i soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati​​.
  • Sentenze della Suprema Corte: Include Cass. Sezioni Unite n. 8064 e 8065/2010, Cass. n. 10113/2016, Cass. nn. 10116-10117-10118/2016, n. 12019/2016 e n. 20/2018, fondamentali per l’interpretazione della legge 210/92, soprattutto riguardo ai termini di decadenza e ai criteri di indennizzabilità​​.
  • Decreto 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 167 del 21 luglio 2015, relativo al riparto del contributo per la corresponsione degli indennizzi secondo la legge 210/92​​.
  • Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022
  • Legge 28 marzo 2022, n. 25
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