Risarcimento per decesso da malasanità. Abbiamo già introdotto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in questo precedente articolo.
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Tra le possibili conseguenze di una vicenda di malasanità, la morte del paziente rappresenta certamente quella più grave e che si riflette inevitabilmente sui familiari della vittima che avranno diritto a richiedere un risarcimento per la perdita del rapporto parentale.
Ma come si calcola il risarcimento del danno?
Il risarcimento per decesso del paziente conseguente a malasanità viene monetizzato sulla base delle indicazioni fornite dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Nelle tabelle del 2021, l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha proceduto all’aggiornamento, secondo gli indici ISTAT, dei valori monetari indicati nella Tabella edizione 2018.
L’Osservatorio ha proposto una forbice di valori, di entità variabile a seconda del rapporto di parentela esistente con il paziente deceduto.
Per la morte di un genitore, ad esempio, è stata prevista una forbice da un minimo di 168.250,00 euro (danno “base) fino ad un massimo di 336.500,00 euro (personalizzazione massima).
Nella Tabella sono stati previsti diversi soggetti titolari del diritto a richiedere il risarcimento per malasanità. Tale diritto, tuttavia, potrà spettare anche a soggetti diversi da quelli “tabellati”, purchè “venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria” a seguito della morte del paziente.
Per la quantificazione del risarcimento del danno per il decesso del paziente a seguito di malasanità, i familiari dovranno sempre allegare e provare il danno subito dalla perdita del rapporto con il paziente deceduto, prova che potrà essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni. Sarà il giudice che dovrà valutare le diverse peculiarità dei singoli casi ed esprimere la quantificazione equa del risarcimento, muovendosi all’interno della forbice prevista dalla Tabella, dando ovviamente adeguata motivazione dei criteri adottati.
La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, stante l’ampia forbice entro la quale poteva “muoversi” il giudice per la quantificazione del risarcimento, lasciava tuttavia ampio arbitrio a quest’ultimo.
Allo scopo di agevolare il giudice e gli stessi avvocati nella quantificazione del risarcimento del danno per decesso del paziente in casi di malasanità ed allo stesso tempo dare maggiore uniformità alla sua monetizzazione, l’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nel giugno 2022, ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi di liquidazione di questo danno.
Seguendo l’orientamento espresso dalla Corte Cassazione con la sentenza n. 10579/2021, l’Osservatorio ha proposto un “sistema a punti” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge e per il caso di perdita di fratelli/nipoti.
Partendo dai valori monetari massimi previsti dalla precedente forbice della Tabella di Milano, rappresentati da 336.500,00 euro per la morte di un genitore/figlio/coniuge e da 146.120,00 euro per la morte di un fratello/nipote, è stato ricavato il “valore punto”, corrispondente, rispettivamente, a 3.365,00 ed a 1.461,20 euro.
Per la quantificazione del risarcimento, si dovrà moltiplicare il “valore punto” per i punti attribuibili al familiare danneggiato (vittima secondaria) avente diritto a richiedere il risarcimento. Il sistema a punti creato, consente di assegnare fino a 118 punti al familiare per la morte del genitore/figlio/coniuge conseguente a malasanità e fino a 116 punti per la morte del fratello/nipote.
E’ stato inoltre stabilito un tetto massimo a questo calcolo, il cosiddetto “cap”, pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle ossia pari a 336.500,00 e 146.120,00 a seconda di chi è l’avente diritto a richiedere il risarcimento.
L’attribuzione del punteggio per ogni familiare del paziente deceduto tiene in considerazione i parametri indicati dalla Corte di Cassazione nella predetta sentenza e, di fatto, già previsti dalla precedente versione della Tabella di Milano. Questi criteri considerano:
A. l’età del paziente deceduto (vittima primaria)
B. età del familiare richiedente il risarcimento (vittima secondaria);
C. la convivenza esistente tra vittima primaria e secondaria;
D. l’esistenza di altri congiunti;
E. la qualità e intensità della relazione affettiva perduta.
A. Età del paziente deceduto (vittima primaria)
E’ possibile attribuire da un minimo di 4 punti fino ad un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)
B. Età del familiare (vittima secondaria)
E’ possibile attribuire, come per il punto A, da un minimo di 4 punti fino ad un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)
C. convivenza
Si attribuiscono 16 punti nel caso il familiare conviveva con il paziente deceduto e 8 punti nel caso in cui il familiare ed il paziente deceduto abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale. Nessun punto viene invece attribuito in assenza di convivenza tra le due vittime.
D. sopravvivenza di altro congiunto del nucleo familiare primario del paziente deceduto
E’ possibile attribuire da un minimo di 9 punti nel caso i cui risultano viventi almeno 3 familiari del nucleo primario del paziente deceduto (ad esempio se il deceduto è un genitore, si verificherà se l’atro genitore è ancora in vita e se la vittima secondaria ha dei fratelli) fino ad un massimo di 16 punti nel caso in cui non sono presenti familiari superstiti.
E. qualità ed intensità della relazione affettiva
E’ possibile attribuire fino ad un massimo di 30 punti.
Si valuterà l’entità della sofferenza interiore e lo stravolgimento della vita patiti dal congiunto per la morte del paziente (da provare anche in via presuntiva). Si potrà ricorrere presuntivamente all’intensità della relazione affettiva in base ai parametri di cui ai punti precedenti e si potranno allegare ulteriori circostanze attinenti, ad esempio, la frequenza delle frequentazioni/contatti, della condivisione di festività/ricorrenze, di vacanze, di attività lavorativa/hobby/sport, dell’eventuale attività di assistenza sanitaria e/o domestica e la sofferenza patita per la particolare penosità della malattia del paziente deceduto.
A. Età del paziente deceduto (vittima primaria)
E’ possibile attribuire da un minimo di 2 punti fino ad un massimo di 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)
B. Età del familiare (vittima secondaria)
E’ possibile attribuire, come per il punto A, da un minimo di 2 punti fino ad un massimo di 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)
C. convivenza
Si attribuiscono da un minimo di 8 punti nel caso in cui il familiare (vittima secondaria) ed il paziente deceduto (vittima primaria) abitavano nello stesso stabile o complesso condominiale fino ad un massimo di 30 punti nel caso di convivenza per oltre 40 anni con il paziente deceduto. Nessun punto viene invece attribuito in assenza di convivenza tra le due vittime.
D. sopravvivenza di altro congiunto del nucleo familiare primario del paziente deceduto
E’ possibile attribuire da un minimo di 9 punti ad un massimo di 16 come già spiegato per la quantificazione del risarcimento del danno da perdita del genitore/figlio/coniuge.
E. qualità ed intensità della relazione affettiva
E’ possibile attribuire fino a un massimo di 30 punti come già spiegato per la quantificazione del risarcimento del danno da perdita del genitore/figlio/coniuge.
Come anticipato, al calcolo del risarcimento con il sistema a punti è applicato un tetto massimo o “cap” corrispondente al valore massimo previsto per la forbice della tabella genitori/figli/coniuge (336.500,00 euro) e della tabella fratelli/nipoti (146.120,00 euro). Nei casi in cui ricorrano circostanze eccezionali vi sarà la possibilità di derogare dai suddetti valori massimi.
E’ auspicabile che questi nuovi criteri di liquidazione porteranno a risarcimenti del danno per decesso del paziente più uniformi su tutto il territorio nazionale, aiutando a garantire ai familiari un ristoro più giusto per la grave perdita subita.
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