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Risarcimento del danno da errore medico: come si calcola?

Come si calcola ed a quanto ammonta il risarcimento del danno per malasanità ossia quello subito da un paziente a causa di un errore medico?

Sempre più spesso, il paziente danneggiato da un evento avverso conseguente ad una vicenda di malasanità oppure, nei casi in cui l’errore medico ne abbia causato il decesso, i suoi legittimi eredi sono interessati a conoscere a quanto ammonterà il risarcimento del danno da errore medico.

Dopo essere stata accertata la presenza di una responsabilità sanitaria e quindi dopo avere confermato il loro diritto al risarcimento del danno subito, sono infatti interessati a conoscere a quanto lo stesso ammonterà, quale sarà la trasformazione economica dei pregiudizi patiti, sia psico-fisici che, eventualmente, anche di tipo patrimoniale.

La monetizzazione del danno da malasanità non risulta sempre agevole stante la difficoltà di trasformare in una somma di denaro un danno alla salute che, come noto, rappresenta un diritto di ogni individuo, costituzionalmente garantito (art. 32 della Costituzione).

Data questa difficoltà, come si comportano i Tribunali? Quali sono i criteri che vengono adottati al fine di assegnare una determinata somma ad una lesione di un certo tipo?

In questo articolo prenderemo in esame le modalità di monetizzazione del danno alla salute o danno biologico.

La quantificazione del danno: le micro e le macro-permanenti

Quando si parla di quantificazione del risarcimento del danno da errore medico, vi è una prima distinzione preliminare sulla quale occorre soffermarsi. In particolare, il riferimento è ai cosiddetti danni micro-permanenti e ai danni macro-permanenti. I prefissi utilizzati permettono, a primo impatto, di differenziare le due tipologie di danno in base alla gravità della menomazione. Il margine di confine tra micro-permanenti e macro-permanenti deriva dal punto di percentuale di invalidità assegnato ad una specifica menomazione.

Le menomazioni cui viene attribuito un punteggio pari o inferiore al 9% rientrano tra le micro-permanenti, mentre nel caso di valori superiori o uguali al 10% siamo in presenza di macro-permanenti.

Questa prima differenziazione non è solo semantica ma determina dei risvolti decisamente pratici in quanto nell’ambito del risarcimento del danno da errore medico si utilizzano tabelle di conversione economica diverse a seconda che si debba monetizzare una micro o una macropermanente. Ma sul punto torneremo più avanti.

Che cosa è il punto percentuale di invalidità?

Il punto percentuale di invalidità è l’attribuzione di un valore percentuale al danno patito dalla vittima di malasanità.

Si tratta di un compito svolto principalmente dai medici legali, che elaborano tutta una serie di informazioni, fornendo, a conclusione delle loro considerazioni tecniche, una sintesi numerica in forma percentuale. Tra i parametri di maggior rilevanza medico legale possiamo ricordare l’età del danneggiato, il tipo di lesione, l’organo o il distretto anatomico interessato dalla menomazione, il pregiudizio funzionale apprezzato e l’incidenza della menomazione sulle abitudini quotidiane e sulla vita di relazione del soggetto danneggiato.

Risarcimento del danno da errore medico

Le micro-permanenti

Individuati i principali criteri che concorrono alla determinazione del punto percentuale di invalidità, attesa la distinzione in micro e macro-permanenti, occorre evidenziare come l’ambito delle micro-permanenti sia  disciplinato dal Decreto legislativo n. 209 del 2005, i cui importi economici sono costantemente aggiornati con decreto del Ministro delle Attività Produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.

In particolare, l’ultimo provvedimento di aggiornamento è rappresentato dal D.M. 22 luglio 2019, le cui modifiche decorrono dal mese di aprile 2019.

La norma di riferimento è l’art. 139 del D.lgs. 209/2005 (detto anche Codice delle Assicurazioni Private). Il punto base di invalidità percentuale viene monetizzato in Euro 814,27.

Tale importo si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età.

Sempre la norma citata prevede, inoltre, quali siano le modalità di calcolo del risarcimento del danno biologico permanente al crescere del punto percentuale di invalidità: si ricorre all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore, diverso per ogni punto percentuale direttamente proporzionale all’aumentare dell’invalidità accertata: è la stessa norma a disciplinare, per tutti e 9 i punti percentuali il relativo coefficiente, tutti diversi tra loro (per esempio in presenza di un punto percentuale pari a 5% si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, mentre nel caso di punto percentuale pari a 9% si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3).

Qualora sussistano gravi e specifiche incidenze negative sulla vita di relazione, in conseguenza della lesione derivante da malasanità, il danneggiato (qualora ne dia prova) può avere diritto ad un ulteriore incremento del risarcimento.

L’art. 139 stabilisce anche l’importo da liquidare per invalidità temporanee ossia a titolo di danno biologico temporaneo. Si tratta, in sostanza, del periodo di malattia conseguente all’errore medico, del periodo in cui il paziente ha manifestato una condizione di invalidità temporanea, assoluta o parziale che poi si è risolta con la guarigione oppure stabilizzata con postumi che daranno diritto ad ottenere un risarcimento a titolo di danno biologico permanente.

La liquidazione spettante per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta ammonta ad Euro 47,49. Nel caso in cui tale invalidità temporanea sia parziale, l’importo andrà quantificato in ragione della percentuale di invalidità subita. Sempre l’art. 139, infatti, precisa che “in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.

Le macro-permanenti

Abbiamo visto come per le micro-permanenti sia presente una disciplina normativa di riferimento, inizialmente introdotta per i casi di lesioni derivanti da sinistro stradale e successivamente applicata ad una più amplia platea di circostanze ed infortuni. Discorso diverso merita, invece, l’area delle lesioni definite macro-permanenti.

Infatti, tale materia ha atteso (e tutt’ora attende) un intervento normativo da parte del legislatore. Nell’inerzia di quest’ultimo, i Tribunali hanno provveduto, in autonomia, a dotarsi di criteri e parametri valutativi volti alla monetizzazione della scala di punteggio percentuale dal 10% al 100%.

Tra i criteri maggiormente diffusi si ricordano le Tabelle del Tribunale di Roma e le Tabelle di Milano, quest’ultime frutto di un aggiornamento costante da parte dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Si tratta di un gruppo eterogeneo di professionisti, che comprende avvocati, giudici, professori universitari, dottori in legge, medici legali e medici specialisti, che analizzano le tematiche della responsabilità civile e dei relativi risarcimenti, che affrontano le tematiche del risarcimento alla persona e monitorano l’andamento delle sentenze nei Tribunali della Repubblica, al fine di individuare criteri uniformativi a livello nazionale.

La bontà del risultato raggiunto, avvalorata anche dalla Suprema Corte, è certificata dal costante utilizzo di queste tabelle, quotidianamente consultate dai Giudici dell’intero stivale.

Entrando nel merito, si evidenzia come la liquidazione debba essere “congiunta”, ossia comprensiva:

  • del danno biologico;
  • della c.d. personalizzazione (si tratta di un criterio volto ad aumentare la misura del risarcimento al ricorrere di comprovate condizioni soggettive che giustificano un maggior risarcimento in conseguenza di una maggior incidenza del danno subito rispetto ad altre persone danneggiate in casi analoghi);
  • del danno morale.

Le Tabelle di Milano, quindi, individuano (per ogni punto di invalidità permanente) il punto base in relazione anche alla fascia d’età. Inoltre, ad ogni punto base andrà sommata una percentuale a titolo di “incremento per sofferenza soggettiva”. Tale percentuale presenta un andamento in crescendo. In presenza di errori medici più critici, con maggior danno alla salute, sarà maggiore anche la percentuale volta al risarcimento delle sofferenze soggettive patite dal danneggiato.

Risarcimento del danno da errore medico

Due soggetti con lo stesso punteggio di invalidità, riceveranno lo stesso risarcimento?

Occorre evidenziare che due persone potrebbero aver subito analoghe lesioni e vedersi corrispondere risarcimenti differenti. Come mai?

Può accadere che due pazienti con menomazioni determinanti un danno biologico permanente di analoga quantificazione percentuale (stessa percentuale di invalidità permanente) percepiranno un risarcimento di entità diversa.

Questo è dovuto al fatto che alla quantificazione dell’effettiva liquidazione finale concorrono elementi ulteriori rispetto alla mera valutazione del danno alla salute subito, quale dato scientificamente apprezzabile.

La possibile differenza economica nel risarcimento del danno alla salute è legata alla cosiddetta personalizzazione del danno, legata alla verifica e dimostrazione dell’incidenza della menomazione su peculiari aspetti dinamico relazionali e alla esistenza e dimostrazione di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità. Queste “peculiarità”, daranno diritto ad un risarcimento “aggiuntivo” rispetto a quello spettante per le “conseguenze dannose” comuni a tutti  solo se allegate e provate (Anche in via presuntiva) da parte del paziente danneggiato.

Le componenti del risarcimento del danno

In situazioni di malasanità, la valutazione del danno non deve essere circoscritta alla sola identificazione e quantificazione del danno subito al bene/diritto “salute” ossia al cosiddetto danno biologico. In linea generale il danno che potrà risultare risarcibile si compone di una componente:

  • patrimoniale: si tratta di tutte le spese economiche sostenute in conseguenza dell’evento lesivo (per esempio: spese mediche per medicinali, visite e terapie), nonché di tutte le mancate entrate legate all’errore medico (per esempio: giorni di permesso/assenza da lavoro, compromissione della capacità lavorativa e calo reddituale);
  • non patrimoniale: si tratta della lesione di un interesse/diritto tutelato dall’ordinamento, che non sia di pronta quantificazione economica, come nel caso di lesione del diritto alla salute ed all’integrità psico-fisica.

Nei prossimi articoli scopriremo che, mentre la componente patrimoniale attiene ad un novero più limitato di casistiche, nel contesto del danno non patrimoniale, invece, si è assistito (e si assiste) ad una continua evoluzione delle fattispecie tutelabili e delle pretese risarcitorie avanzabili.

 

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