Risarcimento e assistenza per malasanità: cosa si deve fare per richiedere e ottenere il risarcimento del danno causato da un errore medico?
Se sei stato vittima di un caso di malasanità e desideri sapere quali sono le fasi da seguire per ottenere un risarcimento del danno che tu o un tuo caro avete riportato a seguito di un errore medico o per difetto organizzativo della Struttura sanitaria, in questo articolo proveremo a spiegartelo.
Proseguendo nella nostra serie di articoli sul risarcimento del danno da malasanità, dopo aver visto l’importanza della cartella clinica e quali sono i soggetti che possono chiedere un risarcimento del danno da errore medico, adesso, inevitabilmente, occorre a questo punto soffermarsi sui passaggi necessari per giungere al risarcimento effettivo.
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Malasanità: i vari passaggi della richiesta risarcitoria
In presenza di un danno da responsabilità medica, il risarcimento non rappresenta un elemento immediato ed automatico: occorre l’attivazione dell’interessato/danneggiato, nonché di tutti gli altri ed ulteriori soggetti legittimati.
Il primo passo è quello di richiedere ed ottenere tutta la documentazione medica relativa al danno subito. Tale documentazione dovrà essere sottoposta alla valutazione di un team di esperti (medici legali ed avvocati), come quelli con cui collabora l’Associazione Iride.
Lo studio della documentazione medica può, quindi, condurre al riconoscimento di profili di responsabilità e ad identificare un danno da malasanità suscettibile di risarcimento.
In questi casi, gli interessati, per mezzo di professionisti interpellati, devono seguire alcuni passaggi per poter giungere al riconoscimento, quantificazione e liquidazione del danno subito per malasanità.
La fase preliminare (o anche stragiudiziale)
Come già anticipato, il passaggio preliminare è la valutazione della documentazione medica, così da poter ricostruire la vicenda clinico/assistenziale ed evidenziare gli errori commessi dal personale sanitario.
La cartella clinica, inoltre, fornisce elementi importanti circa la data degli interventi assistenziali, nonché consente di identificare i soggetti responsabili dell’errore medico.
Una volta delineati questi macro profili, occorre introdurre la richiesta risarcitoria per malasanità tramite comunicazione PEC o raccomandata A/R alla Struttura responsabile o all’Ente che ha la gestione di più strutture ospedaliere. Il singolo Presidio Ospedaliero, infatti, spesso fa parte di un gruppo di enti pubblici, o privati, più grande, come nel caso degli ospedali che rispondono alla direzione di una AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale).
La richiesta risarcitoria verrà quindi gestita direttamente dalla Struttura ospedaliera oppure dalla propria Assicurazione.
La comunicazione di contestazione degli eventi accaduti e di richiesta di risarcimento del danno svolge diverse funzioni. In particolare:
- Rende conoscibile la richiesta risarcitoria;
- Circoscrive il perimetro della richiesta;
- Interrompe i termini di prescrizione.
Una volta ricevuta la comunicazione contenente le formali contestazioni, a mezzo PEC o tramite raccomandata A/R, quest’ultima da inoltrare alla sede legale dell’Ente, la Struttura in questione provvede a protocollare, gestire ed elaborare la richiesta.
Il primo passaggio è quello della protocollazione della richiesta risarcitoria. La Struttura assegna un riferimento alfanumerico alla richiesta, così da facilitarne l’individuazione nel corso dello scambio di comunicazioni.
Successivamente, la Struttura gestisce la richiesta ricevuta richiedendo la documentazione necessaria al fine di procedere all’elaborazione della richiesta risarcitoria. Solitamente la prima comunicazione della Struttura provvede ad indicare il numero di sinistro e a richiedere la sottoscrizione del modulo di consenso al trattamento dei dati personali. Tale consenso si rende necessario al fine di consentire alla struttura di trattare i dati sensibili per poter evadere la richiesta.
Inoltre, in aggiunta al consenso al trattamento dei dati personali, possono essere richiesti anche ulteriori documenti ad integrazione/supporto della domanda (ad esempio la perizia medico legale di parte), documenti che possono essere richiesti anche in un momento successivo.
Ricevuta la documentazione, la Struttura responsabile procede alla propria istruttoria interna.
Si tratta di una fase di studio interno alla Struttura ospedaliera. La richiesta risarcitoria, unitamente alla documentazione medica a supporto della pretesa, viene consegnata ad un medico legale interno al fine di valutare i profili di responsabilità. La richiesta risarcitoria, inoltre, viene integrata dalle osservazioni e dai chiarimenti offerti dai medici/sanitari coinvolti nel caso di malasanità.
Questo processo, che non è immediato, consente al medico legale interno della Struttura di redigere una propria perizia medico-legale, contenente le conclusioni raggiunte circa il caso in oggetto.
Sulla base delle conclusioni indicate dal medico-legale, il sinistro può essere discusso in seno ad un organismo appositamente costituito, quale ad esempio il Comitato di gestione sinistri. Si tratta di un organismo di tipo assembleare in cui vengono discussi i sinistri aperti per responsabilità medica, al fine di individuare delle linee guida per la chiusura/definizione delle richieste risarcitorie pendenti.
All’esito di tale comitato, o comunque all’esito della valutazione della fondatezza della richiesta risarcitoria, la Struttura provvede ad indicare, all’avvocato della parte danneggiata, un’eventuale proposta di liquidazione del danno: importo che potrà essere la base di partenza per eventuali trattative a rialzo.
All’esito delle trattative è possibile, quindi, raggiungere una liquidazione del danno soddisfacente per entrambe le parti, con definizione della posizione nella c.d. “fase stragiudiziale” (ossia prima di ricorrere al Giudice).
La struttura responsabile, tuttavia, potrebbe anche adottare un diverso atteggiamento:
- potrebbe ignorare la richiesta risarcitoria, nel senso di non voler instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo volto ad una amichevole definizione della vicenda;
- potrebbe presentare una proposta risarcitoria molto esigua e non essere interessata ad alzarla nel corso delle successive trattative;
- potrebbe non formulare alcuna offerta escludendo ogni responsabilità.
In tutti questi casi, non essendo possibile raggiungere una definizione stragiudiziale, il paziente danneggiato dovrà tutelare i propri diritti portando avanti la richiesta di risarcimento per malasanità avanti al giudice o ad un organismo di mediazione.
Malasanità e fase giudiziale: impossibilità di ottenere il risarcimento in fase stragiudiziale
Come indicato al termine del paragrafo precedente, non sempre è possibile giungere ad una definizione risarcitoria amichevole del sinistro derivante da malasanità, anche per motivazioni legate all’ostruzionismo della Struttura.
In tali casi, per tutelare il proprio diritto risarcitorio, si rende necessario ricorrere al Giudice al fine di conseguire l’accertamento della sussistenza del danno e della relativa quantificazione economica.
L’accesso all’autorità giudiziaria, tuttavia, è subordinato al preventivo tentativo di conciliazione. A tal proposito, vi sono due distinti procedimenti attivabili, definiti come “condizioni di procedibilità” della domanda giudiziale. Si tratta della:
- mediazione per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, ai sensi del d.lgs. 28/2010. Rappresenta un procedimento informale, svolto innanzi ad un organismo di conciliazione, che designa un mediatore per tentare di condurre le parti all’amichevole risoluzione della vicenda.
- consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite, ex art. 696-bis c.p.c. (art. 8 Legge Gelli 24/2017). Si tratta di un procedimento innanzi al Giudice, al quale si chiede di nominare un consulente, o un collegio di consulenti tecnici d’ufficio, terzi ed imparziali, affinché provvedano ad esaminare il caso di responsabilità medica, effettuando una valutazione circa la sussistenza del danno e la relativa indicazione quantitativa. Il procedimento è inoltre volto ad una composizione della lite, ad opera dello stesso consulente tecnico che è incaricato dal Giudice di tentare la conciliazione tra le parti. Il procedimento si presenta particolarmente indicato per i casi di malasanità, essendo una materia altamente tecnica. Pertanto, le indicazioni di un consulente terzo ed imparziale, possono condurre più facilmente le parti a raggiungere un accordo.
Tuttavia, in entrambi i casi, i procedimenti indicati potrebbero non concludersi con il riconoscimento della pretesa e l’effettiva liquidazione del risarcimento.
Il risarcimento da malasanità: fallimento della mediazione e della consulenza tecnica preventiva
I procedimenti di mediazione e della consulenza tecnica preventiva potrebbero non essere sufficienti a raggiungere la liquidazione del danno.
In particolare, nel caso della mediazione, tale evenienza si presenta più frequentemente. Spesso le Strutture e/o le loro assicurazioni, nonostante il regolare invito a partecipare alla mediazione, decidono di non presenziare. Le sanzioni per tale mancata comparizione sono limitate e circoscritte alla successiva fase davanti al Giudice. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, infatti, il Giudice potrà desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 c.2 c.p.c.
La procedura di mediazione conclusasi con esito negativo (per mancata partecipazione della controparte o per impossibilità di raggiungere un accordo), rappresenta l’avveramento della condizione di procedibilità richiesta dalla legge.
Per cui il danneggiato da malasanità potrà presentare la propria domanda di risarcimento del danno direttamente al Giudice. Tale domanda potrà assumere la forma dell’atto di citazione per l’introduzione di un procedimento ordinario di cognizione oppure la forma del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per l’introduzione di un procedimento sommario di cognizione. In tale sede, la controversia sarà esposta al Giudice, che esaminati gli atti processuali e la documentazione allegata, perverrà ad una propria pronuncia giudiziale sulla vicenda.
Il procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., diversamente, costituisce un accertamento preventivo sui profili di responsabilità, tale per cui, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, risulta comunque già espletata la fase istruttoria sulla documentazione medica.
Nel caso in cui non si renda necessario valutare anche altri profili, il successivo procedimento davanti al Giudice, volto a richiedere la condanna al pagamento del risarcimento per il danno da errore medico subito, potrà rivestire la forma del ricorso al Giudice ex art. 702 c.p.c., per l’introduzione di un procedimento sommario di cognizione. Anche in questo caso, il Giudice, valutati gli atti processuali e la relativa documentazione allegata, provvederà a pronunciare sentenza.