Assai difficoltosa è stata l’evoluzione della dottrina costituzionalistica che ha condotto alla qualificazione del diritto costituzionale alla salute quale oggetto di una posizione giuridica soggettiva, direttamente azionabile, dal singolo, innanzi al giudice ordinario.
La configurazione del diritto alla salute quale diritto soggettivo propriamente detto è stata, per lungo tempo, impossibilitata per la suddetta, sancita natura meramente programmatica della norma di cui all’art. 32 Cost. stesso.
Ciò in quanto tale norma è espressiva di una pretesa positiva nei confronti dello Stato, investendo il medesimo dell’ineludibile compito di predisporre un adeguato sistema di assistenza sanitaria e di promozione della salute stessa.
Poiché detto compito non può essere adempiuto altro che con opportuni interventi del legislatore in prima battuta, e della amministrazione pubblica poi, è proprio in detta “delega” in senso tecnico che si è, da parte dottrina, ravvisato il carattere meramente programmatico della disposizione .
Detta “programmaticità” ben si traduce nella “precettività” della norma stessa, il cui fine è, appunto, la imposizione, a soggetti pubblici, di specifici doveri di azione a tutela, appunto, del diritto alla salute inteso come diritto soggettivo proprio.