Sia la formulazione originaria dell’istituto che i successivi interventi legislativi D.L. n. 98/2013 (Decreto del Fare), convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, prevedono, tra le materie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione, tutte le controversie nascenti da responsabilità medica.
Ciò si traduce nell’obbligo, per i pazienti danneggiati, di rivolgersi preventivamente tramite l’assistenza e la rappresentanza di un legale di fiducia ad un organismo di mediazione e conciliazione prima di poter iniziare qualsiasi causa civile mirante ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Tale sopra indicato adempimento è stato ritenuto dal legislatore condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ovvero non si potrà adire la via giudiziale se non dopo aver esperito il tentativo di conciliazione.
Ed invero se il giudice di merito dovesse accertare la sua mancanza (ad esempio, mancando tra gli atti di causa il verbale che attesti l’esito negativo del tentativo) ordinerà alle parti di provvedere in questo senso, pena l’improcedibilità stessa del processo e la sua estinzione.
Nel caso in vece di una conciliazione, ovviamente, non sarà più necessario agire sul piano giudiziario.
Dell’avvenuta conciliazione se ne dovrà dare atto neò verbale di conciliazione che infatti assumerà valore obbligatorio tra le parti, le quali saranno necessariamente tenute a rispettare le condizioni ivi contenute.