Tribunale di Milano, 12 marzo 2014
L’inadempimento del medico all’obbligo professionale assunto al momento del contatto/contratto con la paziente di compiere la propria prestazione secondo la di- ligenza propria dell’art. 1176, comma 2, c.c. comporta la sua responsabilità con le relative conseguenze risarcitorie.
Nello caso specifico la paziente si rivolgeva al proprio medico curante per richiedere la prescrizione di un anticoncezionale in quanto desiderosa di evitare un’altra gravidanza. Il medico le prescriveva contraccettivo trasdermico.
Nonostante l’uso del cerotto, l’attrice si accorgeva di essere incinta, per cui si recava alla locale ASL ove le comunicavano l’assoluta inettitudine di quel farmaco come anticoncezionale, essendo invece un farmaco per la terapia ormonale delle donne in menopausa.
Il Tribunale giudica la domanda fondata rilevando come la responsabilità del medico sia certamente di natura contrattuale. E ciò sia che si sottolinei la conclusione di un contratto di prestazione d’opera professionale direttamente con la paziente ed il medico di base sia che si richiami la teoria del contratto sociale, sottolineando la situazione di dipendenza del medico convenzionato rispetto alla azienda sanitaria locale.