Tornando sul tema del dossier sanitario elettronico per la cui definizione e introduzione puoi leggere questi post:
“Privacy e Dossier sanitario elettronico: alcune definizioni” ed al post “Diritti dei pazienti e Privacy: maggiori tutele nel trattamento dei dati sanitari”, stante la specificità e l’importanza della materia trattata, al fine di aumentare la consapevolezza dei pazienti riguardo ai loro diritti in tema di trattamento dei dati sanitari, ci sembra opportuno soffermarsi sulle modalità di acquisizione del consenso alla costituzione del dossier sanitario.
Il dossier sanitario (“insieme dei dati personali generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’interessato”), costituisce un trattamento di dati personali specifico e facoltativo, che va ad aggiungersi a quello effettuato dal personale sanitario in occasione del singolo evento clinico. L’interessato ossia il paziente potrà infatti decidere, in piena libertà, se consentire o meno l’inserimento dei propri dati sanitari in un dossier elettronico, decisione che dovrà essere esplicitata mediante l’acquisizione di uno specifico e autonomo consenso, anch’esso informato, al trattamento dei dati in un dossier sanitario.
Una volta acquisito il consenso dell’interessato e nei limiti da esso stabiliti, il dossier sarà accessibile nel tempo da parte degli operatori che interverranno nel percorso assistenziale del paziente.
L’eventuale dissenso al dossier sanitario non deve pregiudicare l’accesso alle cure mediche richieste dal paziente.
In qualsiasi momento, il paziente/l’interessato potrà liberamente revocare il consenso precedentemente prestato. In questi casi il dossier sanitario non potrà essere ulteriormente implementato.
Oggetto di specifico consenso informato sarà anche la possibilità di inserimento nel dossier sanitario di notizie cliniche pregresse (consenso per il pregresso). L’interessato potrà infatti liberamente decidere che le informazioni relative ad eventi clinici pregressi non siano trattate mediante il dossier elettronico.
In caso di paziente minorenne o incapace, il consenso andrà prestato dal rappresentante legale. Raggiunta la maggiore età, dovrà essere nuovamente acquisito il consenso dell’interessato divenuto maggiorenne, acquisizione che dovrà avvenire in occasione del “primo contatto utile”.
L’inserimento nel dossier di informazioni particolarmente sensibili quali ad esempio i dati relativi ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, all’infezione da HIV, ad interruzioni volontarie di gravidanza o all’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di alcool, richiede l’acquisizione da parte dell’interessato di una specifica manifestazione di volontà. Dovrà pertanto essere acquisito un autonomo e specifico consenso dell’interessato.
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