Danni medici: è un diritto essere risarciti?

 

Attualmente chi subisce un danno medico ha il diritto di richiedere un risarcimento al medico o alla struttura sanitaria dove è avvenuto l’errore che ha causato il danno. Questo diritto si prescrive in dieci anni essendo, la responsabilità medica, per orientamento consolidato della Cassazione, di natura contrattuale e non extracontrattuale che, diversamente, si prescriverebbe in 5 anni. Oltre a ciò, attualmente spetta al medico provare di avere correttamente operato.

In futuro, forse, non sarà più così! Si sono infatti recentemente conclusi i lavori della Commissione istituita dal Ministro della Sanità Lorenzin lo scorso 26.03, sulle problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Riguardo alla natura della responsabilità professionale, la Commissione  Ministeriale, “propone di distinguere tra medico dipendente di una struttura sanitaria e medico libero professionista. Per il medico dipendente di una struttura sanitaria (ospedale o casa di cura, pubblica o privata) e per quello convenzionato la responsabilità professionale sarà di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.), mentre per il medico libero professionista sarà di natura contrattuale. Per i medici dipendenti e convenzionati l’azione risarcitoria si prescriverà pertanto in 5 anni (non in 10) e l’onere della prova della colpa graverà sul paziente”.

La Commissione propone inoltre di introdurre, nell’ambito dei giudizi di risarcimento del danno derivante da errori medici, “la previsione di un accertamento tecnico preventivo e di una conciliazione preventiva obbligatori. In sintesi, il paziente che intenda fare causa ad un medico dovrà obbligatoriamente attivare un procedimento in contraddittorio per l’espletamento di una perizia e soltanto all’esito di tale procedimento (e se la perizia sancirà la colpa del medico) potrà proporre azione risarcitoria. E’ evidente che qualora l’accertamento tecnico preventivo non sancirà la colpa medica, il paziente non proporrà alcuna azione legale. Ne conseguirà un effetto deflattivo importante per i contenziosi giurisdizionali”.

Riguardo al tentativo obbligatorio di conciliazione, non si comprende esattamente se nell’intenzione della Commissione vi sia quella di negare l’accesso ad una causa di merito nel caso in cui il propedeutico tentativo di conciliazione si concluda negativamente per il paziente. In questo caso, la proposta della Commissione appare, a nostro avviso, non condivisibile in quanto non tiene evidentemente conto delle criticità legate alle nomine dei consulenti tecnici d’Ufficio (CTU). Non sempre, infatti, la consulenza tecnica d’Ufficio viene affidata a specialisti in medicina legale con provata esperienza in valutazioni in ambito di responsabilità medica e non sempre il CTU medico legale viene affiancato, nella valutazione del caso, da uno specialista clinico della branca della medicina alla quale si riferisce il caso in contestazione. Non sempre, inoltre, vi è la nomina di consulenti che operano al di fuori dell’area geografica nella quale si trova la struttura sanitaria ove si sarebbe verificato il caso di malasanità. Queste criticità, tutt’ora esistenti, dovrebbero evidentemente essere tenute in considerazione e possibilmente corrette quando ci si prefigge una modifica migliorativa del sistema di giudizio attualmente esistente. Non di rado, infatti, si assiste ad accertamenti tecnici preventivi conclusi negativamente per il paziente sulla base di relazioni tecniche redatte da CTU privi delle competenze necessarie a valutare casi di malasanità. In questi casi deve rimanere un diritto del paziente danneggiato la possibilità di attivare un procedimento di merito per vedersi riconoscere il giusto risarcimento del danno medico patito.

 

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