Errori medici in Ostetricia: quali i danni risarcibili?

Nel caso in cui al termine di una preliminare valutazione di una vicenda di presunta malasanità in ambito ostetrico-ginecologico, eseguita da un gruppo di professionisti esperti in responsabilità professionale medica (medici legali, specialisti in ostetricia e ginecologia e avvocati), si identifichino, nel percorso assistenziale offerto alla gestante, errori medici ovvero problematiche legate a carenze organizzative della Struttura Ospedaliera, quali potranno essere gli eventuali danni risarcibili?

In primo luogo vi sarà il danno non patrimoniale e patrimoniale del neonato per eventi avversi occorsi durante la gestazione o il parto. Per danno non patrimoniale si intende il cosiddetto danno biologico (menomazione della integrità psico-fisica) la cui liquidazione sarà soggetta ad una personalizzazione correlata all’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali del bambino (vita di relazione, attività quotidiane, sfera affettiva etc.) e, normalmente, anche alle peculiari condizioni soggettive (sofferenze fisiche e psichiche) da essa determinate.

Come detto sarà risarcibile al bambino anche il danno patrimoniale ossia quel danno derivante, ad esempio, dalla futura incapacità del minore (in virtù della grave invalidità riportata in conseguenza dell’errore medico) a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questa voce di danno verrà risarcito come lucro cessante e calcolato normalmente dal Giudice tenendo conto di quello che sarebbe verosimilmente stato l’inserimento lavorativo del minore, avuto riguardo al livello sociale della famiglia di riferimento ed all’attività lavorativa svolta dai genitori.

Anche nei confronti della gestante, potrà essere risarcito il danno non patrimoniale (ad esempio il danno biologico da perdita della capacità futura di procreare per la eventuale asportazione dell’utero, l’eventuale danno psichico per lo sviluppo di una sindrome ansioso-depressiva reattiva).

Risarcibili anche la perdita del feto ed un danno da nascita indesiderata (per mancata comunicazione dalla donna di eventuali malformazioni del feto che la avrebbero portata ad interrompere la gravidanza).

Risarcibili, inoltre, a favore di entrambi i genitori, le spese di cura ed assistenza che inevitabilmente si renderanno necessarie durante la crescita del bambino e, se provato, il danno patrimoniale per l’eventuale abbandono da parte del/dei genitori della sua/loro attività lavorativa per esigenze connesse alle necessità di assistenza del figlio gravemente invalido.

 

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