Interessante ricordare, in ambito di consenso informato, la seguente sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 16543 del 28.07.2011:

Una donna prestava il proprio consenso a un intervento in semplice laparoscopia per la rimozione di una cisti paraovarica. In sala operatoria emergeva, tuttavia, un quadro clinico diverso, rispetto a quello inizialmente fotografato dall’ecografia preoperatoria, tale da non rendere più praticabile l’intervento concordato. Il medico, anziché interrompere l’operazione e procedere all’assunzione di un nuovo consenso della paziente, decideva di mutare la tecnica chirurgica, trasformando l’intervento endoscopico in una laparotomia, la quale veniva eseguita nel rispetto delle leges artis.

Il medico, discrezionalmente, pur in assenza di qualsivoglia situazione di urgenza per la vita stessa della donna, prendeva la decisione di procedere con un diverso intervento per evitare alla paziente la necessità di un’ulteriore anestesia.

La sentenza in esame risponde alla domanda se può configurarsi, o meno, per il sanitario un’ipotesi di responsabilità per aver omesso di acquisire il consenso della paziente, in ordine al diverso intervento praticato.

Risulta determinante appurare se la violazione dell’obbligo di fornire le necessarie informazioni e acquisire quindi il consenso del paziente, sia sufficiente di per sé, in presenza di un danno risarcibile, a far sorgere la responsabilità del sanitario, che ha eseguito la prestazione.

Siamo in presenza di un trattamento sanitario arbitrariamente eseguito dal medico: questi ha sottoposto una donna ad un intervento assolutamente diverso, rispetto a quello cui la paziente aveva inizialmente prestato il consenso, costringendola così a subire un intervento più invasivo rispetto a quello prospettato. Secondo il prevalente indirizzo dottrinale che ravvede natura negoziale alla responsabilità del medico per omessa assunzione del “consenso informato”, ai fini della prova in giudizio dell’inadempimento del medico, basterà una conferma in tal senso da parte della donna; mentre spetterà al medico dimostrare il contrario, oppure di aver agito in una situazione di urgenza e necessità.

Quanto ai danni risarcibili, la donna potrà verosimilmente chiedere ristoro per gli eventuali pregiudizi alla salute riportati a causa dell’intervento non autorizzato e ciò nonostante la sua corretta esecuzione da parte del sanitario.

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