Si sente spesso utilizzare le parole complicanze o errori medici per interpretare eventi sfavorevoli che si possono verificare nel corso delle procedure diagnostico-terapeutiche, sia in regime di ricovero che ambulatoriale.
Ma quale la differenza fra queste due “categorie” di eventi che possono dare luogo ad un risarcimento a favore delle persone che li hanno subiti o, diversamente, negarlo?
Le complicanze sono eventi “possibili”, difficilmente prevenibili, documentati dalla casistica clinica in percentuali variabili (più sono basse e quindi “rare” e più dipendono dalla modesta esperienza dell’operatore). Esse sono generalmente descritte nei moduli del cosiddetto “consenso informato” che ciascun paziente dovrebbe sottoscrivere prima di iniziare la cura dopo una adeguata illustrazione da parte del personale sanitario.
Sono invece considerati conseguenze di errori medici gli eventi avversi riconducibili a disattenzioni, inutili attese della messa in atto di cure mediche o chirurgiche, atti chirurgici produttivi di lesioni, emorragie etc. Questi eventi, se determinano conseguenze permanenti e/o malattie impreviste, sono suscettibili di risarcimento.
Spetta ovviamente al medico legale, con la collaborazione degli specialisti delle varie discipline, verificare se nei singoli casi le conseguenze sfavorevoli di una cura medica o di una operazione chirurgica siano suscettibili di risarcimento.
Alla base di questa valutazione si deve sempre verificare se il paziente è stato informato dei possibili rischi connessi al trattamento che gli è stato prospettato ovvero se ha espresso un consenso alla sua attuazione decisamente consapevole.