Torniamo a parlare del consenso informato passando in rassegna alcune sentenze della Corte di Cassazione (Per i post precedenti puoi cliccare su parte 1 e su parte 2). Il principio del consenso informato nel corso degli anni ha subito una progressiva evoluzione grazie anche ai numerosi contributi giurisprudenziali che oltre a confermare il ruolo del consenso quale fondamento di legittimità dell’atto medico, hanno affrontato ed esplicitato aspetti inerenti l’onere della prova dell’avvenuta informazione al paziente ed il danno risarcibile per atti sanitari posti in essere con un consenso informato non valido o addirittura in presenza di un dissenso da parte del paziente. Riguardo a quest’ultimo aspetto, la Suprema Corte che inizialmente si era espressa positivamente sulla risarcibilità del danno nel caso di intervento eseguito in assenza di consenso, anche se produttivo di esiti favorevoli, negli ultimi anni ha modificato il proprio orientamento vincolando la risarcibilità del danno in questi casi alla dimostrazione, anche attraverso presunzioni, che il paziente, ove adeguatamente informato sui rischi dell’intervento, avrebbe deciso di non sottoporvisi.
Tra le sentenze della Suprema Corte in tema di onere della prova, citiamo la n. 11005 del 19.05.2011, Sez. III Civ. che afferma: “La responsabilità professionale del medico per violazione dell’obbligo di informativa – ove pure egli si limiti alla diagnosi e all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato – ha natura contrattuale e non precontrattuale. Ne consegue che, a fronte dell’allegazione da parte del paziente dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico a essere gravato dell’onere della prova di aver adempiuto alla predetta obbligazione”.
Un orientamento giurisprudenziale più recente che mitiga la responsabilità del medico ridistribuendo l’onere probatorio è la sentenza n. 11950 del 16.05.2013, Sez. III Civ. che afferma: “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
Meritevole di segnalazione un’altra sentenza della Corte di Cassazione con la quale si afferma ancora una volta l’importanza di esaustiva informazione al paziente. La Suprema Corte, nella sentenza n. 24791 dell’8.10.2011, Sez. III Civ. afferma infatti: “Il medico viene meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ritenga di sottoporre…al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, dal quale non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni”.
In conclusione citiamo la sentenza n. 20984 del 27.11.2012, Sez. III Civ. che, tornando sui requisiti sostanziali del consenso informato, afferma: “Il consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei princìpi espressi nell’articolo 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il consenso deve essere personale, cioè deve provenire dal paziente, deve essere specifico ed esplicito, senza che con ciò si voglia escludere il consenso presunto, deve essere, nei limiti del possibile, attuale e deve essere informato, cioè consapevole dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico”.
[Fonte: Il sole 24 ore Sanità – La giurisprudenza sul consenso informato – Rassegna a cura di Lex 24, 26.11-2.11.2013]
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