Il consenso informato e la responsabilità professionale del medico – parte 2: I contenuti dell’informazione

Tornando al percorso informativo che deve precedere l’acquisizione del consenso, quali devono essere i contenuti dell’informazione? Il medico dovrà fornire al paziente informazioni riguardanti:

  • la natura, durata e prognosi della malattia, anche nel caso di patologie gravi ed a prognosi infausta;
  • le cure ed i trattamenti diagnostici proposti, con relativi rischi e benefici;
  • le alternative possibili con relativi rischi e benefici;
  • la presumibile durata di un eventuale ricovero ospedaliero;
  • i riflessi della malattia e dei trattamenti diagnostici/terapeutici proposti sulla qualità della vita;
  • la ricaduta sul decorso della malattia e sulla qualità della malattia dalla mancata attuazione del trattamento;
  • i rimedi terapeutici ed assistenziali atti a ridurre la sofferenza ed il dolore.

L’informazione dovrà inoltre riguardare la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera in rapporto alle dotazioni e attrezzature e al loro regolare funzionamento. Secondo la Suprema Corte, l’omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave della quale il medico risponderà in concorso con l’ospedale sul piano della responsabilità civile ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico-disciplinare (Cass. Civ. sez. III, sent. n. 6318 del 2000).

Come già anticipato, in analogia con quanto previsto anche dall’art. 33 del Codice di Deontologia Medica, l’informazione dovrà essere fornita dal medico al soggetto “tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuovere la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche”.

L’informazione può essere fornita dal medico in forma orale ed eventualmente integrata in forma scritta con moduli che devono essere sottoscritti dal paziente. Anche il consenso, salvo i casi previsti dalla Legge, quali ad esempio quella in materia di trapianto di organi, di emotrasfusioni e di sperimentazione scientifica, può essere acquisito anche solo oralmente. Sull’acquisizione del consenso in forma scritta il Codice di Deontologia Medica, all’art. 35, prevede l’opportunità di integrare la forma orale con “una manifestazione documentata della volontà della persona” in casi di prestazioni diagnostico-terapeutiche “particolari” che possano produrre conseguenze sull’integrità fisica della persona.

Per concludere, oltre a quanto affermato sulla necessità di informazione al paziente, il consenso informato per essere ritenuto valido deve essere attuale ossia espresso in prossimità dell’atto diagnostico e/o terapeutico. (Se cerchi altre informazioni sul consenso puoi cliccare qui)

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