Cos’è il consenso informato? Sebbene negli anni si sia assistito ad un significativo cambiamento del rapporto tra medico e paziente, finalizzato proprio alla centralizzazione di quest’ultimo e nonostante le innumerevoli pronunce giurisprudenziali e l’ormai consolidato orientamento della dottrina, l’acquisizione del consenso informato del paziente rappresenta ancora oggi, troppo spesso, un mero formalismo burocratico e non, come dovrebbe, il fondamento dell’atto medico.
Pur non esistendo uno specifica normativa che disciplini il consenso informato, in aggiunta all’orientamento dettato dalle sentenze della Suprema Corte, troviamo precisi riferimenti al principio del consenso nella Carta Costituzionale che, agli articoli 13 e 32, rispettivamente sancisce che “la libertà personale è inviolabile” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
I principi di autodeterminazione e di inviolabilità della persona vengono puntualmente recepiti anche dal Codice di Deontologia Medica che, all’art. 35, vieta al medico di intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Vincolante pertanto per il medico la volontà del paziente che dovrà essere rispettata da parte del sanitario anche in caso documentato, esplicito e valido dissenso all’atto medico proposto.
La validità del consenso (o del dissenso) del paziente capace di intendere e di volere discende da un preliminare percorso informativo che il medico deve mettere in atto avendo riguardo alla completezza e comprensibilità dello stesso. Solo a fronte di una informazione completa e fornita in modo comprensibile per il paziente si potrà parlare di scelta consapevole e adesione partecipata all’attività diagnostica e/o terapeutica proposta. In assenza di un corretto e adeguato percorso informativo il consenso informato del paziente non potrà infatti essere ritenuto valido e l’atto medico eventualmente posto in essere dal sanitario sarà privo di legittimità e pertanto, anche se attuato correttamente e con beneficio per il paziente, da ritenere illecito, derivandone al medico responsabilità giuridiche civili e penali. Una maggiore attenzione da parte del medico alla qualità del rapporto con il paziente ed alla modalità di acquisizione del consenso informato, oltre a garantire una partecipazione consapevole del paziente alle decisioni cliniche che lo riguardano, rappresenta inoltre il punto di partenza per la prevenzione del contenzioso giudiziario per responsabilità professionale medica, aumentando per così dire la “tolleranza” dei pazienti in caso di errori medici. Ciò è quanto emerge da alcuni studi tra i quali Physician’s Financial News 2002, 20: s10.
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