Come si valuta un caso di malasanità?

Il Nuovo Codice di Deontologia Medica, approvato a Torino il 18 maggio 2014, torna sull’attività medico legale confermando, all’art. 62, la necessità, per il medico legale chiamato ad esprimere un parere in ambito di responsabilità professionale sanitaria, di “richiedere l’associazione con un collega di comprovata competenza nella disciplina interessata”. Viene inoltre precisato che qualora venga incaricato di esprimere un parere tecnico in ambito di responsabilità professionale direttamente “un medico con competenze specialistiche cliniche”, questo, a sua volta, “dovrà associarsi nello svolgimento dell’incarico con uno specialista in medicina legale”.

Si tratta di un ennesimo tentativo di disciplinare (almeno sotto il profilo deontologico) l’attività medico legale in casi di particolare complessità quali quelli riguardanti la responsabilità medica che, troppo spesso, vengono affidati, anche in ambito giudiziario, a medici (a volte neppure specialisti in medicina legale) che non operano abitualmente in questo settore ovvero a specialisti clinici che, con presunzione, ritengono di portare a termine l’incarico senza affiancarsi al medico legale. Lo scenario appena descritto, purtroppo di frequente riscontro anche in ambito giudiziario, oltre a violare i suddetti dettami deontologici, conduce frequentemente a valutazioni conclusive non corrette.

E’ ferma convinzione dell’Associazione Iride, come riportato anche nel Suo decalogo di cui ti parleremo in un altro post e che puoi consultare sulla nostra pagina web (https://www.assistenzamalasanita.com/decalogo/), che un corretto esame di un caso di presunta malasanità necessiti dell’attività coordinata di un medico legale e di uno specialista clinico nella branca della medicina interessata. Lo specialista dovrà infatti essere guidato e orientato nell’esame tecnico della vicenda dal medico legale anche mediante la formulazione di specifici quesiti, utili a verificare l’esistenza di un errore medico, di un danno e, soprattutto, di una correlazione causale tra l’errore ed il danno da malasanità.

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